Oneri informativi per cittadini ed imprese
Sezione relativa agli ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE , come indicato all'art. 34, c. 1,2, del d. lgs. 33/2013
Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi
Comma 1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
Comma 2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Note all'art. 34:
Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180:
«Art. 7.Riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese
(Omissis).
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti
istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri
e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
(Omissis).
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della
valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei
dirigenti preposti agli uffici interessati, sono
individuate le modalita' di presentazione dei reclami da
parte dei cittadini e delle imprese per la mancata
applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Articolo 12 comma 1 bis Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Il responsabile della trasparenza pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale.
L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
Con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Novembre 2013 sono state definite le modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il DPCM chiarisce che "per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione".